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Domande e risposte - FAQ

Ad ogni domanda cerchiamo un risposta. Se all’interno di questa sezione FAQ non trovi quello che stai cercando puoi sempre: 

  • Inviare una mail a info@mycer.it esponendo in modo chiaro la tua richiesta permettendoci così di analizzarla e darti risposta 
  • Accedere al nostro repository pubblico DISPONIBILE QUI

Le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) sono la nuova forma di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico-eolico-idroelettrico-biomasse) che gli stati membri della comunità europea si sono impegnati a realizzare. 

Grazie a questa direttiva, normata sul territorio nazionale (Scopri quadro normativo) , un insieme di utenti (imprese, cittadini, enti pubblici, enti religiosi, enti del terzo settore, …) tramite la volontaria adesione ad un soggetto di diritto autonomo (la CER in forma di associazione, cooperativa, fondazione o altra forma NON a scopo di lucro) si pongono l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia elettrica rinnovabile sfruttando il principio della condivisione / sharing energetico. 

Sull’autoconsumo virtuale (in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa dagli impianti di produzione e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione) vengono definiti una serie di incentivi economici garantiti per 20 anni dalla data di costituzione con un importante ritorno economico ambientale e sociale per la comunità stessa! 

Questo rende possibile: 

  1. Milleproroghe del febbraio 2020, l’Italia anticipa il recepimento della Direttiva RED II e regola nell’articolo 42BIS la costituzione di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e GAC (Gruppi di Autoconsumatori Collettivi) nel limite della cabina di trasformazione da Media in Bassa tensione e con impianti aventi potenza di picco NON superiore a 200 kW
  2. Decreto Legislativo n.199 dell’ 8 novembre entrato in vigore il 15 dicembre 2021 reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e i GAC (Gruppi di Autoconsumatori Collettivi) nel limite della cabina di trasformazione da Alta in Media tensione e con impianti aventi potenza di picco NON superiore a 1 MW (Scarica il testo del Decreto Legislativo n.199)
  3. ARERA con delibera del 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL emana il TIAD quale Testo integrato dell’autoconsumo diffuso la cui applicazione è prevista entro il 1° MARZO 2023 in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE e con gli strumenti di incentivazione economica. Regola le 7 forme di condivisione dell’energia (Scarica il testo integrato dell’autoconsumo diffuso)
  4. 23 gennaio 2024 il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) pubblica in via definitiva il decreto attuativo per le Comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo diffuso in Italia!
(Scarica il decreto approvato)
    1. Potenza massima agevolabile in progetti di CER / AUC : 5 GW entro il 31 dicembre 2027.
    2. Contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa sostenuta per chi crea CER in comuni sotto i 5 mila abitanti: risorse fino a 2.2 miliardi di euro, 2GW entro il 30 giugno 2026
    3. Molto altro nel decreto … 
(Scarica il decreto approvato)

STRUTTURE PUBBLICHE

Comuni ed enti di territorio che abbiano la necessità di realizzare significativi abbattimenti dei costi delle forniture per le utenze pubbliche o che intendano realizzare progetti di efficientamento e razionalizzazione degli apparati per i servizi ai cittadini (illuminazione pubblica, sistemi di rifornimento per la mobilità elettrica, ECC …)

CONSUMATORI DOMESTICI E COMMERCIALI

Consumatori (domestici e commerciali) che intendono ottenere un risparmio, derivante dall’autoconsumo virtuale di energia rinnovabile prodotta dalla Comunità Energetica

PRODUTTORI DOMESTICI E COMMERCIALI

Produttori (domestici e commerciali) che, oltre ad ottenere il risparmio grazie all’auto consumo diretto, vogliano contribuire al costo dell’unità fotovoltaica da installare sul proprio tetto/ lastrico per godere di una remunerazione certa del capitale investito.

INVESTITORI PUBBLICI O PRIVATI

Aziende di territorio collegata alla CER che intendono investire nel progetto per ottenere una remunerazione certa del capitale e ridurre la propria Carbon footprint

AMBIENTALE

L’energia elettrica deve essere prodotta solo da fonti rinnovabili senza generare immissioni di CO2 in atmosfera

ECONOMICO

L’autoconsumo individuale (autoconsumo diretto dei produttori di energia rinnovabile) e l’incentivo sull’energia condivisa consente di ridurre i costi delle bollette elettriche

SOCIALE

La CER consente di ridurre la povertà energetica e di generare valore sul territorio grazie alla redistribuzione dei ricavi derivanti dagli incentivi  e dalla vendita in rete (RID)

PROMOTORE

Soggetto che promuove la realizzazione della CER

MEMBRI 

Soggetti che partecipano con i loro consumi elettrici o con la loro produzione di energia rinnovabile alla CER

PRODUTTORE

Responsabile dell’esercizio dell’impianto/I di produzione di energia rinnovabile e messa a disposizione della CER anche a mezzo di un contratto di noleggio

GESTORE E REFERENTE VERSO IL GSE

Gestore della piattaforma cloud di aggregazione e gestione dei dati di consumo/produzione dei membri, dei rapporti con il GSE (ente che eroga gli incentivi) ed eventualmente di supporto tecnico degli impianti

  1. Nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;

  2. Nel caso di una comunità di energia rinnovabile, è la comunità stessa;

Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.

È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

Le AUC o GAC (Gruppi di Autoconsumatori Collettivi) sono utenti prosumer / consumer che sottostanno ad uno stesso tetto (ES: Condomini o centri commerciali o Super Condomini)

E’ quindi un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio

Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Il GSE ha pubblicato a questo link la mappa interattiva delle cabine primarie … CLICCA QUI

E’ un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d’esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d’uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità

E’ una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione

Il Ritiro Dedicato da parte del GSE rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei produttori di elettricità per il collocamento sul mercato dell’energia elettrica immessa in rete, alternativa alla vendita diretta in Borsa.
In pratica, il GSE funge da acquirente e intermediario tra il produttore e il mercato dell’energia, con il vantaggio di semplificare le procedure e offendo, a determinate condizioni, una redditività più sicura rispetto ai prezzi che caratterizzano il mercato libero sulla Borsa, grazie a prezzi minimi garantiti.
Il prezzo di ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE è definito dall’Autorità per l’Energia ed è pari al prezzo zonale orario, ossia il prezzo che si forma sul mercato elettrico che varia in base all’ora nella quale l’energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l’impianto.

L’energia condivisa per l’autoconsumo è definita, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione

Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  1. Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al punto 13);
  2. Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al seguente link).

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. 

Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% (in modalità lineare) Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali previsti), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.